Estate & Legalità / Accesso al mare, guida ai diritti dei cittadini

Come ogni anno, tra abusi, sequestri e regolamenti non troppo chiari, molti cittadini si chiedono se i comportamenti dei gestori dei lidi siano legali. L’interesse economico nella gestione dei litorali, affinchè produca adeguate opportunità di lavoro, e il diritto a godere di un bene comune e naturale, in Italia sono spesso in contrasto, anche per la debolezza dei controlli. Quelli che seguono sono brevi chiarimenti per illustrare almeno quali sono limiti e diritti, sanciti nero su bianco dalla legge.

CONCESSIONARI, NON PROPRIETARI – La prima precisazione utile è che i gestori di lidi e stabilimenti balneari non sono proprietari della spiaggia, ma titolari di concessione per erogare servizi (fornire sedie e ombrelloni, servizi docce o ristoro). L’art. 882 del codice civile prevede che il lido del mare e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo, dunque sono di proprietà di Stato, Regioni, Province e Comuni e come tali non sono alienabili e inespropriabili. I lidi e gli stabilimenti balneari dovono sempre esporre la concessione ottenuta e attenersi a ciò per cui sono stati autorizzati, ovvero fornire servizi su richiesta dei clienti, senza atteggiarsi a “padroni”.

LIBERO ACCESSO E TRANSITO ALLA BATTIGIA – La Legge finanziaria 296/2006, all’art.1 comma 251, ha stabilito che “… è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione …” Analoga previsione è rinvenibile al comma 254, dove si legge che “le Regioni, nel predisporre i piani di utilizzazioni delle aree del Demanio Marittimo, sentiti i comuni interessati, devono individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. In parole semplici, il diritto a raggiungere la riva (o, laddove esistono, le scogliere) e farsi un bagno, senza usufruire dei servizi del lido, o semplicemente per passeggiare a piedi scalzi, di giorno o di notte, è inviolabile. Tornelli, cordoni e barriere, “giustificati” dai concessionari per motivi di sicurezza, sono illegittimi in quanto rappresentano un ostacolo di fatto al libero passaggio. La “discesa” non si paga ed eventuali comportamenti contrari a tali principi, anche da parte di bagnini o personale delle società private, sono illegali.

DIRITTO DI SOSTA (TEMPORANEA) – Attenzione, però: il diritto di accesso non vuole dire diritto di sosta permanente sulla battigia (magari con propri ombrelloni o sedie), perchè non va ostacolato il diritto di passaggio di tutti gli altri bagnanti. Per battigia si intende quella parte di spiaggia dove le onde del mare si infrangono al suolo, e si estende per cinque metri dal mare. Può affermarsi, dunque, che esiste una sorta di diritto di sosta temporaneo sulla battigia. Ovviamente, neanche i titolari di concessioni possono ostacolare il diritto di passaggio alla battigia e i lettini devono essere posizionati oltre i cinque metri dal limita del mare.

ACCESO GRATUITO AI MINORI – La legge regionale della Campania completa il quadro normativo e aggiunge che “i minori di anni 12, accompagnati, hanno diritto al libero accesso e alla fruizione delle superfici demaniali in concessione per l’esercizio di attività balneari” (articolo 1 comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 10 maggio 2012). La norma prevede espressamente che “I titolari di concessioni demaniali garantiscono l’accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12″.

REVOCA DELLE CONCESSIONI – Per le violazioni più gravi, quali la cementificazione della spiaggia o la violazione degli obblighi relativi alle concessioni, è prevista anche la revoca delle concessioni. Il non rinnovo della concessione può essere attuato nei casi in cui la continuità ininterrotta degli stabilimenti in concessione comprima in modo intollerabile il libero accesso alla spiaggia e al mare (parere del Consiglio di Stato n. 1144 del 14 dicembre 1976).

PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE – Anche le spiagge libere devono essere pulite e questa incombenza è a carico del Comune. Spesso nei regolamenti o negli atti di concessione è espressamente previsto l’obbligo di pulire da parte dei concessionari limitrofi, così come il limite minimo di almeno il 20% di tratti liberi di spiaggia su tutto il territorio comunale.

LA RECENTE DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO – Particolarmente importante, infine, è l’Ordinanza n. 2543/2015 del Consiglio di Stato, che nel decidere su un caso di Ostia, ha precisato che “il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l’esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione”. Si tratta a tutti gli effetti della prima pronuncia assoluta sul tema da parte del Consiglio di Stato, che è il massimo organo di giustizia amministrativa.

IN CASO DI ABUSI E VIOLAZIONI, CHE FARE? – Sembra una domanda banale, ma non lo è affatto. I cittadini hanno pieno diritto a chiamare guardia costiera, polizia municipale o forze dell’ordine, tutti in qualche modo coinvolti nel garantire il rispetto delle normative. A volte, le particolari condizioni di vacanza o la presenza arrogante di persone riconducibili ai gestori privati, tendono a scoraggiare molti bagnanti a far valere i propri diritti. Ma tornare a casa con l’amaro in bocca e la consapevolezza di aver subito un torto, può fare molto più male. Ai cittadini, dunque, il diritto di battersi e segnalare, meglio ancora se in gruppo, specialmente in una società ormai molto “social” e condizionata dalle leggi della comunicazione di massa; alle Istituzioni e alla Autorità preposte, il dovere di vigilare e di impedire che anche la voglia di godere del mare diventi, nei fatti, ad esclusivo uso e consumo per fini privati.

Scritto da Dario Chiocca


Classe '78, è tra i fondatori de L'Iniziativa, di cui è presidente. Puteolano, è cresciuto nel quartiere di Monterusciello, dove risiede. Laureato in Giurisprudenza, impegnato da sempre sulle questioni sociali, anche nei movimenti studenteschi e nelle organizzazioni sindacali, dal 2010 è avvocato presso il Foro di Napoli e svolge la sua attività professionale nel campo nel diritto civile e del lavoro. In ambito di normativa del lavoro, si occupa inoltre di formazione.