POZZUOLI/Il Tar annulla il trasferimento della sede amministrativa dell’Asl Na2Nord a Frattamaggiore

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La Prima Sezione del TAR di Napoli ha accolto il ricorso n. 1876/ 14 proposto dal Comune di Pozzuoli per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n.30 del 7.02.2014 ed atti presupposti, con la quale la Regione e l’Asl Napoli 2 Nord avevano inteso trasferire la sede legale della medesima azienda sanitaria da Pozzuoli a Frattamaggiore. «I giudici amministrativi hanno confermato che le tesi portate avanti dal Comune non erano pretestuose o campanilistiche, ma si basavano sul principio della tutela dell’interesse generale – sottolinea con soddisfazione il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia – Come avevamo più volte sottolineato, anche a giudizio del Tar il trasferimento della sede amministrativa dell’Asl Napoli 2 Nord era penalizzante per i cittadini della zona flegreo-giuglianese, per mancanza del requisito della sede baricentrica rispetto al territorio della Na2 Nord; la nuova sede di Frattamaggiore non era adeguatamente strutturata e non ci sarebbe stato alcun risparmio per la collettività. Una vittoria su tutti i fronti del Comune di Pozzuoli contro la Giunta regionale e contro i vertici dell’Asl Napoli 2 Nord». Ecco nel dettaglio la sentenza emessa dalla I Sezione del Tar a seguito del ricorso presentato dal Comune per il tramite dell’avvocato Giuseppe Sartorio. Il Tribunale campano ha, prima di tutto, rigettato le eccezioni di carenza di legittimazione ed interesse al ricorso del Comune di Pozzuoli, affermando al riguardo: «Dovendosi riconoscere in capo al Comune ricorrente una posizione differenziata e qualificata rispetto al potere esercitato, sia perché la sede storica e quella attualmente provvisoria dell’azienda sanitaria locale insiste sul suo territorio, sia perché, in quanto ente esponenziale della collettività di riferimento, rientra nei suoi compiti quello di massimizzarne l’interesse generale, tra cui figura senz’altro il beneficio derivante dalla conservazione della presenza della sede dell’Azienda sanitaria nel proprio ambito territoriale». Nel merito, poi, i giudici amministrativi si sono soffermati, più che su questioni meramente procedurali, sulla sostanza e sui presupposti dei provvedimenti adottati dalla Giunta e dal Direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord, affermando in totale accoglimento delle tesi prospettate dal Comune per il tramite dell’avvocato Giuseppe Sartorio, che «non è stato propriamente valutato il criterio normativo del baricentro della popolazione e che, ad avviso del Collegio, non si risolve in un accertamento di equidistanza o centralità riferita tout court agli ambiti territoriali, ma in una preferenza orientata in favore di territori in cui maggiore sia la concentrazione della popolazione interessata, misurata in ragione del diverso valore dalla densità abitativa; dall’altro lato – prosegue la sentenza – nemmeno risulta valutato l’elemento indicato dalla legge regionale di preesistenza di una struttura sanitaria, sicuramente posseduta dalla attuale sede provvisoria di Pozzuoli, ma di cui è incontestabilmente privo la nuova sede di Frattamaggiore». Ed infatti, conclude il Tar, «rispetto ai costi stimati per l’adattamento della nuova sede di Frattamaggiore, indicati nella relazione istruttoria in 473.994 euro, non corrisponde a criteri di logicità dell’azione amministrativa l’aver scartato la soluzione di una conferma della sede provvisoria nel Comune di Pozzuoli, la cui continuità consentirebbe di evitare i nuovi costi derivanti dalla scelta di nuova sede; inoltre, con riguardo all’esistenza di un contenzioso in atto tra Asl e Comune ricorrente in ordine alla proprietà dei locali in cui è ubicata la sede provvisoria, l’attuale stato di pendenza della controversia e di sostanziale incertezza circa il suo esito, non avrebbe potuto consentire di ritenere la certezza di un aggravio dei costi per occupazione; infine, va aggiunto che la situazione debitoria pregressa è comunque un aspetto del tutto privo di rilevanza rispetto alla valutazione dei futuri costi da sostenersi per la scelta della sede definitiva, non avendo, sotto tale profilo, né la Regione, né il Dg compiuto alcun raffronto tra le spese per l’adeguamento della nuova sede di Frattamaggiore e quelli conseguenti per la conferma della sede provvisoria di Pozzuoli»

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Scritto da Redazione