Accesso al mare e legalità/ Lettera aperta a cittadini, Istituzioni ed Enti di controllo

Spiagge e litorali sono lo scenario di ripetute violazioni e abusi ai danni dei cittadini. Accade in Italia, da anni, e il territorio flegreo non fa di certo eccezione.

L’equilibrio tra l’interesse economico nella gestione dei litorali, capace di produrre economia e adeguate opportunità di lavoro, con il diritto a godere di un bene comune e naturale, viene rotto a causa di determinate condotte illegali da parte dei gestori e, soprattutto, per la debolezza dei controlli.

Questa lettera aperta vuole fornire in modo pubblico brevi chiarimenti ai cittadini, per illustrare i limiti consentiti nella gestione delle concessioni e il diritto all’accesso al mare sancito dalla legge, ed è stata indirizzata per conoscenza a mezzo PEC ai Sindaci di Pozzuoli e Monte di Procida, al Commissario di Bacoli, ai Comandi di Polizia Municipale, alla Guardia Costiera locale. Oltre all’Ispettorato del lavoro di Napoli, perché la questione legalità sulle spiagge comprende anche gli aspetti alle condizioni contrattuali dei lavoratori stagionali.

CONCESSIONARI, NON PROPRIETARI – La prima precisazione utile è che i gestori di lidi e stabilimenti balneari non sono proprietari della spiaggia, ma titolari di concessione per erogare servizi (fornire sedie e ombrelloni, servizi docce o ristoro). L’art. 882 del codice civile prevede che il lido del mare e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo, dunque sono di proprietà di Stato, Regioni, Province e Comuni e come tali non sono alienabili ed espropriabili. I lidi e gli stabilimenti balneari dovono sempre esporre la concessione ottenuta e attenersi a ciò per cui sono stati autorizzati, ovvero fornire servizi su richiesta dei clienti, senza atteggiarsi a “padroni”.

LA LEGGE GARANTISCE IL LIBERO E GRATUITO ACCESSO AL MARE E IL TRANSITO SULLA BATTIGIA – L’insieme delle norme è chiaro.

La Legge n. 296/2006, all’art.1 comma 251, ha stabilito che “… è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione …”.

Analoga previsione è rinvenibile al comma 254 della stessa legge, secondo cui “le Regioni, nel predisporre i piani di utilizzazioni delle aree del Demanio Marittimo, sentiti i comuni interessati, devono individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.

Il regolamento per la gestione del demanio marittimo, approvato con Delibera commissariale n. 35/2010, stabilisce che “per l’accesso all’arenile, indipendentemente dalla presenza di accessi pubblici al mare attrezzati o non, i concessionari sono obbligati a garantire il libero transito attraverso le aree libere in concessione senza alcuna discriminazione tra utenti”, e che “il concessionario non può indurre alcuna servitù e/o qualsiasi limitazione d’uso nelle aree attigue a quella concessagli, sia queste inerenti l’uso di altre concessioni demaniali marittime o ad aree pubbliche e private, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione e/o fruizione cui le stesse sono destinate;” oltre al fatto che “cancelli e tornelli condizionano la libertà dei cittadini, inducendoli a pensare di non poter esercitare liberamente il proprio diritto di accesso alla spiaggia, senza necessariamente acquistare un servizio”;

L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2543/2015, nel decidere su un caso verificatosi ad Ostia, ha ribadito che “il demanio marittimo è direttamente ed inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale l’esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione”, stabilendo inoltre che “il principio dell’accessibilità pubblica alla battigia e al mare sia a tutti gli effetti “clausola necessaria del provvedimento concessorio”.

In tempi recenti, tale orientamento si è consolidato anche in Giurisprudenza con numerose sentenze della Giustizia amministrativa, tra cui quella del Tar Campania, che nel decidere su un caso a Castel Volturno (Caserta), ha chiarito che la giunta può obbligare i titolari di concessione a creare un accesso pedonale per chi deve raggiungere la spiaggia libera a ogni ora del giorno o della notte;

In parole semplici, il diritto a raggiungere la riva (o, laddove esistono, le scogliere) e farsi un bagno, senza usufruire dei servizi del lido, o semplicemente per passeggiare a piedi scalzi, di giorno o di notte, è inviolabile. Tornelli, cordoni, barriere e staccionate, “giustificati” dai concessionari per motivi di sicurezza, sono illegittimi in quanto rappresentano un ostacolo di fatto al libero passaggio. La “discesa” non si paga ed eventuali comportamenti contrari a tali principi, anche da parte di bagnini o personale delle società private, sono illegali.

PRECISAZIONI SUL DIRITTO DI SOSTA (TEMPORANEA) – Il diritto di accesso non vuol dire diritto di sosta permanente sulla battigia (magari con propri ombrelloni o sedie), perché non va ostacolato il passaggio di tutti gli altri bagnanti. Per battigia si intende quella parte di spiaggia dove le onde del mare si infrangono al suolo, e si estende per cinque metri dal mare. Può affermarsi, dunque, che esiste una sorta di diritto di sosta temporaneo sulla battigia. Ovviamente, neanche i titolari di concessioni possono ostacolare il diritto di passaggio alla battigia e lettini e ombrelloni devono essere posizionati oltre i cinque metri dal limite del mare.

REVOCA DELLE CONCESSIONI – Per le violazioni più gravi, quali la cementificazione della spiaggia o la violazione degli obblighi relativi alle concessioni, è prevista anche la revoca delle concessioni. Il non rinnovo della concessione può essere attuato nei casi in cui la continuità ininterrotta degli stabilimenti in concessione comprima in modo intollerabile il libero accesso alla spiaggia e al mare (parere del Consiglio di Stato n. 1144 del 14 dicembre 1976).

PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE – Anche le spiagge libere devono essere pulite e questa incombenza è a carico del Comune. Spesso nei regolamenti o negli atti di concessione è espressamente previsto l’obbligo di pulire da parte dei concessionari limitrofi, così come il limite minimo di almeno il 20% di tratti liberi di spiaggia su tutto il territorio comunale.

LA SITUAZIONE DI FATTO NEI CAMPI FLEGREI – Numerose sono le denunce da parte di cittadini e comitati che segnalano, già a giugno del 2018, una sistematica violazione di queste norme sul territorio flegreo. Sono già circolate sul web e sui social network foto ben circostanziate di barriere improprie innalzate dai gestori sul litorale di Miseno – Miliscola. Il tratto di Lucrino – Arco Felice è stato oggetto di una diffida firmata da 32 cittadini, indirizzata a tutti gli Organi competenti dello Stato, con una allegata documentazione di cancelli e di ostacoli privati all’accesso al mare. Ben nota è la vicenda di stallo sul lungomare di Via Napoli, dove i bandi pubblici per procedere a concessioni regolamentate, con varchi liberi e servizi pubblici, sono arenati da anni a colpi di ricorsi e contenziosi, con il risultato che persistono le occupazioni abusive. Vergognoso e ai limiti della denuncia penale è il comportamento posto in essere da non ben definiti “vigilantes” che nelle ore serali e notturne impediscono il passaggio e la frequentazione in riva al mare. Queste condizioni di “sfruttamento selvaggio” delle spiagge, inoltre, non si traduce in una “messa a reddito” a beneficio diffuso. L’utilizzo di manodopera “a nero” impedisce a molti lavoratori stagionali di accedere dopo l’estate agli ammortizzatori sociali come la Naspi (ex indennità di disoccupazione) e non può definirsi “sviluppo” la condizione di lavorare 12 ore al giorno per poche decine di euro.

CHE FARE? Obiettivo di questa lettera aperta è invitare e incoraggiare i cittadini, pubblicamente, a non subire inermi queste violazioni, esercitando il proprio diritto a chiamare guardia costiera, polizia municipale o forze dell’ordine, tutti in qualche modo coinvolti nel garantire il rispetto delle normative. E a denunciare gli abusi, in forma singola o organizzata. Alle Istituzioni e agli Organi preposti al controllo, si chiede di intensificare tali attività; alle Istituzioni cittadine, di non girarsi dall’altra parte e di orientare i propri atti amministrativi e di programmazione nel senso di un più giusto equilibrio tra libero accesso ai beni pubblici e attività economica regolare e non speculativa.

Scritto da Dario Chiocca


Classe '78, è tra i fondatori de L'Iniziativa, di cui è presidente. Puteolano, è cresciuto nel quartiere di Monterusciello, dove risiede. Laureato in Giurisprudenza, impegnato da sempre sulle questioni sociali, anche nei movimenti studenteschi e nelle organizzazioni sindacali, dal 2010 è avvocato presso il Foro di Napoli e svolge la sua attività professionale nel campo nel diritto civile e del lavoro. In ambito di normativa del lavoro, si occupa inoltre di formazione.